Browsing by Title
Now showing 1 - 12 of 12
Results Per Page
Sort Options
Fonds FONDO Archivio dei RettoriIl ruolo del rettore di Rovereto non è sufficientemente definito sia per i pochi documenti oggi conservati, sia per la scarsa presenza istituzionale di Venezia a Rovereto. Quest'ultimo fatto fa supporre che gli organismi di governo della città, anche a causa delle dimensioni ridotte della comunità, esercitassero le loro mansioni assieme, creando in alcuni casi un'incertezza nei loro ruoli istituzionali. A questo proposito i documenti non ci aiutano a chiarire il ruolo del rettore e del Capitano della Valle Lagarina, cariche che nel 1432 vennero riunite nella stessa persona: il Rettore della Città. Per chiarire in linea di principio il ruolo e le competenze del rettore di Rovereto possono essere d'aiuto, accanto ovviamente ad altre fonti, la lettera ducale del 17 novembre 1417 con la quale Tommaso Mocenigo nomina Andrea Valier provveditore di Rovereto e la «Commissio Potestatis Roveredi» emanata sempre dallo stesso Doge presumibilmente prima del 1423. Prima di accennare alle competenze del Rettore è necessario chiarire il rapporto che esisteva fra Rovereto e Venezia. A tale proposito è sufficiente ricordare come il Rettore della città, pur chiamandosi Podestà di Rovereto e Capitano della Vallagarina, nelle sue responsabilità era in parte subordinato a Verona come risulta da alcune questioni finanziarie relative a questo ufficio. Fra le competenze esercitate dal Rettore quella più importante risulta essere l'amministrazione della giustizia ed era anche quella in cui egli godeva maggiore autonomia. Infatti, per i ricorsi in sede di appello i tribunali competenti erano quelli di Venezia e non il Podestà di Verona, come potrebbe apparire più logico. Con questo tipo di organizzazione della giustizia la Repubblica intendeva esprimere la propria sovranità in un territorio, come quello di Rovereto, confinante con le giurisdizioni di famiglie signorili fedeli al principe vescovo di Trento. Compito del Rettore erano anche la vigilanza sulla custodia e conservazione della Rocca di Rovereto e del Castello di Beseno, nonché esaminare i viveri e le munizioni che si trovano in questi luoghi; riscuotere con l'ausilio di due cittadini gli introiti , le decime, ecc. già spettanti ad Aldrighetto di Castelbarco; procedere al sequestro di beni e trasmettere a Venezia le richieste avanzate dalla Comunità. Altri compiti vennero assegnati al Rettore di Rovereto con successive lettere ducali. Così ad esempio venne autorizzato (21.XII.1454) a giudicare in sede d'appello per i ricorsi avanzati o dagli ufficiali comunali già condannati in giudizio o da coloro che intendevano ricorrere contro le sentenze emesse dai vicari delle ville. Inoltre assunse tutte le competenze del capitano della Valle Lagarina. Il Rettore era nominato dalla repubblica veneta e rimaneva in carica due anni e percepiva un salario annuo di D. 300 che nel 1424 venne elevato a D. 400. L'ufficio di Rettore di Rovereto imponeva al designato l'obbligo di un seguito poco numeroso, le cui spese erano a carico del Rettore. Ai due famuli e due cavalli, specificati nei primi due anni, come seguito del Rettore ben presto si erano aggiunti un cancelliere e un cavaliere (comilitio), i quali formavano così una familia analoga a quella dei Rettori di centri come Bassano, Cologno, Conegliano e Salò. Il Rettore di Rovereto esercitava le sue competenze su tutti i possedimenti della repubblica in Vallagarina, cioè tra i vicariati di Avio, Ala e Brentonico, retti dai vicari del podestà, nonché la terra di Rovereto. Iniziò invece ad esercitare le sue competenze sul vicariato di Mori dal 1439 e presumibilmente con l'anno successivo le estese anche al territorio di Folgaria. Al Capitano della Vallagarina, che presumibilmente fino al 1430 rimane un organismo separato da quello del Rettore, lo statuto del 1425 assegnava essenzialmente i compiti di difesa della Rocca di Rovereto e in caso di pericolo il comando dell'esercito integrato da cittadini, ai quali spettava anche il compito di assicurargli armi e cavalli. In tempo di pace il Capitano doveva farsi garante dell'ordine pubblico e pertanto spettava a lui autorizzare i cittadini a portare con sé armi e ricevere le denunce di furto.